Di Giuseppe Arcidiacono
Risulta essere di indubbio interesse per tutti noi, che, quotidianamente, periodicamente od anche sporadicamente, possiamo ritrovarci a ricoprire il ruolo di viaggiatore con mezzo aereo, la sentenza n.°83/10 del 13 ottobre 2011 della 3^ Sezione della Corte di Giustizia Europea.
La su citata sentenza, infatti ha previsto l’esistenza del danno morale, oltre che materiale, se il collegamento aereo salta e il passeggero resta a terra.
Ma c’ è di più: nella categoria del volo cancellato rientra anche l’ipotesi in cui il velivolo di linea sia costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo.
Sintetizzando schematicamente :
a) La circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientrato alla base senza aver raggiunto la destinazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo, così come era inizialmente previsto, non può essere considerato effettuato.
b) I giudici comunitari hanno precisatto che che per stabilire se si sia in presenza di una “cancellazione” del volo è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero cioè del singolo individuo che subisce la cancellaizone del “suo” volo . Per poter parlare di cancellazione, non è affatto necessario che tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo.
I sette passeggeri protagonisti della causa 83/10 sono stati trasferiti su altri voli, programmati all’indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale: la Corte di Lussemburgo conclude che il loro rispettivo volo inizialmente previsto deve essere qualificato come “cancellato”.
c) Per ciò che concerne i Danni morali , i Magistrati di Lussemburgo hanno sottolineato che la nozione di risarcimento supplementare permette al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno morale cagionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal patrio diritto : il risarcimento supplementare andrà a completare l’applicazione di quanto previsto dal regolamento 261/2004; in base alle norme Ue, in caso di cancellazione del volo scatta il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo; e durante l’attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve elergire ai viaggiatori una idonea assistenza: sistemazione in Hotel, viveri di conforto (pasti e bevande) possibilità di chiamate telefoniche.
d) Risarcimento supplementare Nel caso di cancellazione del volo il risarcimento supplementare permette ai passeggeri di pretendere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, paito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. Il vettore ha, quindi, una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Se la compagnia aerea viene meno al suo dovere, i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento, che deriva dal regolamento e dunque non rientra nel ristoro “supplementare”.
Dott. Giuseppe Arcidiacono