Di Giuseppe Arcidiacono
Risulta essere di indubbio interesse per tutti noi, che, quotidianamente, periodicamente od anche sporadicamente, possiamo ritrovarci a ricoprire il ruolo di viaggiatore con mezzo aereo, la sentenza n.°83/10 del 13 ottobre 2011 della 3^ Sezione della Corte di Giustizia Europea.
La su citata sentenza, infatti ha previsto l’esistenza del danno morale, oltre che materiale, se il collegamento aereo salta e il passeggero resta a terra.
Ma c’ è di più: nella categoria del volo cancellato rientra anche l’ipotesi in cui il velivolo di linea sia costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo.
Sintetizzando schematicamente :
a) La circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientrato alla base senza aver raggiunto Continua a leggere